26 Settembre 2024

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Patente a crediti per il cantiere, sanzioni e punteggi

Patente a crediti per il cantiere, sanzioni e punteggi

La patente a crediti per il cantiere entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024. Si tratta di un patentino obbligatorio per lavorare nei cantieri. Al momento del rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro la patente dà diritto a 30 punti che possono essere aumentati fino a 100 se si è in possesso di una serie di requisiti e se si investe in formazione non obbligatoria. Inoltre, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa se non insorgono ragioni per la decurtazione del punteggio.

 

Qui abbiamo spiegato per chi è obbligatoria, quali requisiti servono per ottenerla e come richiederla. In questo articolo ci concentriamo, invece, sull’aspetto dei crediti e sulle informazioni contenute nella patente a crediti.

Revoca della patente a crediti

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, la patente a crediti è revocata per 12 mesi in caso di dichiarazione non veritiera sul possesso di uno o più requisiti. Cosa che può essere accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato sulla base di un accertamento, in ordine all’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Questo significa che il venir meno di uno o più requisiti successivamente non ha conseguenze sull’utilizzabilità della patente ma prevede comunque una serie di conseguenze (sanzioni).

 

Facciamo un esempio: se l’azienda X dichiara di essere in regola con la formazione obbligatoria in fase di richiesta della patente a punti per i cantieri quando invece non lo è, in caso di visita ispettiva che accerti l’irregolarità la patente viene revocata e per 12 mesi non può più essere richiesta. Di conseguenza l’azienda X non potrà più entrare nei cantieri per un anno.

Sanzioni e sospensioni della patente a crediti

Cosa succede se un requisito viene a mancare? Ad esempio se non si effettuano gli aggiornamenti formativi previsti per Legge in materia di sicurezza? La validità della patente a crediti per il cantiere non decade ma sono previste sanzioni e altri provvedimenti. In caso di grave incidente che comporti il decesso o l’inabilità permanente (totale o parziale) di un lavoratore è prevista la sospensione della patente a punti per 12 mesi. Le sanzioni prevedono anche il decurtamento dei punti della patente in misura proporzionale alle omissioni e alle mancanze riscontrate.

Quando i crediti sulla patente per i cantieri risultano inferiori a 15 non è più possibile lavorare, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Se l’impresa o il lavoratore autonomo opera in cantiere senza la patente a punti o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati in quel cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000. Si prevede inoltre l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Come si ottengono i punti aggiuntivi?

È possibile ottenere punti aggiuntivi sulla base di una serie di criteri. Ad esempio l’anzianità e la storicità lavorativa comprovata, oppure l’investimento in formazione specifica non obbligatoria nell’ambito della sicurezza danno la possibilità di ottenere rispettivamente fino a 10 punti (storicità dell’azienda da 5 a oltre 20 anni) e fino a 30 punti per la frequentazione di corsi di formazione.

Quali informazioni contiene la patente a punti

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente a crediti per il cantiere contiene queste informazioni:

  1. a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. b) dati anagrafici del soggetto che richiede la patente;
  3. c) data di rilascio e numero della patente;
  4. d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a punti a seguito di infortunio da cui deriva morte o inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Riferimenti Normativi

La disciplina relativa alla patente è oggi contenuta:

  • Il DL n.19 02/03/24 che ha modificato, tra gli altri, l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
  • D.M. pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del Lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.